DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n. 254

Type DPR
Publication 1966-02-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 13 dicembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia nella tabella d) annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o, in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1966

Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 6. - VILLA

Convenzione istituzione professore per Psichiatria facolta' medicina- art. 1

Repertorio 206/E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" presso la Facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE L'anno millenovecentosessantacinque, addi' tredici del mese di dicembre in Pavia, presso il Rettorato dell'Universita' degli Studi, premesso che la locale Amministrazione provinciale ha fatto conoscere, per tramite prefettizio, la sua intenzione di istituire e finanziare un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia, nell'intento di sviluppare ed attuare in forma autonoma e distinta gli studi psichiatrici nel quadro dei moderni indirizzi dell'assistenza e della cura dei malati di mente; che presso l'Universita' di Pavia esistono in larga misura i presupposti necessari per annoverare questa nuova cattedra destinata ad un insegnamento gia' previsto nel proprio statuti la quale, una volta istituita, trovera' le condizioni piu' adatte per fiorire e svilupparsi potendosi avvalere delle attrezzature didattiche e scientifiche di cui largamente dispone la Clinica delle malattie nervose e mentali nonche' del ricco materiale del vicino Ospedale psichiatrico provinciale di Voghera; che gia' nelle preliminari intese intercorse tra le parti con traenti si e' ventilato e delineato l'accordo per far si che alcuni reparti di degenza del predetto Ospedale psichiatrico di Voghera possano essere trasformati in reparti clinici per assicurare un efficiente studio delle malattie mentali; che la Facolta' di medicina e chirurgia, nell'adunanza del giorno 21 febbraio 1964 ha espresso avviso pienamente favorevole all'accettazione dell'offerta dell'Amministrazione provinciale per addivenire alla istituzione di detto nuovo posto di professore di ruolo destinato a questo importantissimo ramo della medicina (all'. 1); che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze dell'1 e del 25 marzo 1964 hanno, ciascuno nell'ambito della propria competenza approvato l'istituzione di detto posto di professore di ruolo (allegati numeri 2 e 3); tutto cio' premesso avanti di me, dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, funzionario delegato a ricevere ed a rogare gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' di Pavia, con decreto rettorale 16 novembre 1952, alla continuata presenza dei signori: dott. Ernesto Gaggeri, nato a Valenza (Alessandria) il 21 novembre 1915, vice segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Pavia; rag. Goffredo Rossi, nato a Olevano Romano (Roma) il 12 agosto 1935, ragioniere presso l'Amministrazione universitaria di Pavia; intervenuti su mia richiesta in qualita' di testi, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io, ufficiale rogante, sono certo, sono comparsi i signori: da una parte il prof. Mario Rolla, nato a Taranto il 19 febbraio 1911, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' di Pavia e legale rappresentante della stessa, il quale agisce in forza delle succitate deliberazioni della Facolta' di medicina e chirurgia in data 21 febbraio 1964, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 1° e 25 marzo 1964, deliberazioni tutte allegate al presente atto, di cui fanno parte integrante; e dall'altra il dott. Mario Campagnoli, nato a Casteggio (PV) il 10 giugno 1935, nella sua qualita' di presidente dell'Amministrazione provinciale di Pavia, autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio provinciale di Pavia, n. 8840 del 7 dicembre 1965, delibera approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 13 dicembre 1965, n. 49997-10954-II (allegato 4) persone tutte della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io, ufficiale rogante, sono pure certo. Essi comparenti, confermando le premesse di cui sopra ed adempiendo al mandato rispettivamente ricevuto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Amministrazione provinciale di Pavia, nel seguito del presente atto indicata per brevita' "Amministrazione provinciale", affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia venga attuato l'insegnamento di "Psichiatria" si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6 nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione professore per Psichiatria facolta' medicina- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Pavia in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successive entra il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione professore per Psichiatria facolta' medicina- art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Amministrazione provinciale si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Amministrazione provinciale di impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata dell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione professore per Psichiatria facolta' medicina- art. 4

Art. 4. L'Universita' di Pavia per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo di Psichiatria. L'Universita' di Pavia versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione professore per Psichiatria facolta' medicina- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Psichiatria e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione professore per Psichiatria facolta' medicina- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pavia e soggetto ad approvazione legislativa, e' redatto in numero tre fogli di carta bollata da L. 400 dei quali occupa numero sette facciate e numero diciannove righe. Esso sara' registrato in esenzione dalla tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Ad esso sono allegate le deliberazioni sopra menzionate in numero di quattro, di cui costituiscono parte integrante. Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, di cui ho dato lettura alle parti contraenti le quali, da me interpellate, lo dichiarano in tutto corrispondente alla loro volonta', ed in prova di cio' qui di seguito si sottoscrivono, unitamente ai testi intervenuti ed a me, ufficiale rogante. F.to Mario ROLLA, rettore F.to Mario CAMPAGNOLI, presidente Amministr. provinciale F.to Ernesto GAGGERI, teste F.to Goffredo ROSSI, teste F.to Umberto MARCHI, ufficiale rogante Registrato a Pavia il 14 dicembre 1965 al n. 3162 Atti pubblici, vol. 227. Esatte L. esente. - Il direttore: Michele SBACCHI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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