LEGGE 3 maggio 1966, n. 261

Type Legge
Publication 1966-05-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. I segretari comunali e provinciali che sono segretari di Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, possono rogare, nell'esclusivo interesse dei Consorzi stessi, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del suddetto testo unica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.