LEGGE 4 maggio 1966, n. 262

Type Legge
Publication 1966-05-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è sostituito con il seguente: "Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare domanda di impiego civile anche i sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 maggio 1966 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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