LEGGE 5 maggio 1966, n. 264
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, è sostituito dal seguente: "I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti". È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056.
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