LEGGE 5 maggio 1966, n. 264

Type Legge
Publication 1966-05-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, è sostituito dal seguente: "I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti". È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056.

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