LEGGE 5 maggio 1966, n. 276
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvato l'annesso testo, allegato A, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare, applicabile indistintamente alle navi della marina mercantile e della marina militare, nonchè agli idrovolanti civili e militari.
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