DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n. 278
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 luglio 1963, n. 7;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 28 ottobre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Cagliari.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 22. - VILLA
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari- art. 1
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari" presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque, addi' ventotto del mese di ottobre a Cagliari nella sala del Rettorato nel palazzo dell'Universita'. Innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il Rettorato dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa in data 18 gennaio 1965 (allegato A). on. Lucio Abis, nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e P. I. e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 4 luglio 1963, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 24 agosto 1963, n. 53 (allegato B) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 24 novembre 1964, integrata con successiva del 21 luglio 1965 (allegato C). Premesso a) che lo statuto dell'Universita' degli studi, nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di lettere e filosofia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di "Storia delle tradizioni popolari" e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari"; c) che con la legge regionale 4 luglio 1963, n. 7, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Parte I e II), in data 24 agosto 1963, n. 53, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'universita' di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari" presso la Facolta' di lettere e filosofia (allegato B); d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 24 novembre 1965, ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato C); e) che la Giunta regionale, con successiva deliberazione in data 21 luglio 1965 ha autorizzato, in conseguenza della legge 9 febbraio 1963, n. 78, la modifica del costo medio, gia' fissato nello schema di convenzione sopra citato in L. 4.560.000, di cui L. 760.000 per trattamento di quiescenza, elevandolo a L. 5.520.000, di cui L. 920.000 per trattamento di quiescenza (allegato D); f) che il Consiglio della Facolta' di lettere e filosofia (allegato E), il Senato accademico (allegato F) ed il Consiglio di amministrazione (allegato G) dell'Universita' degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Cagliari, sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Storia delle tradizioni popolari".
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari-art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari per il funzionamento del posto di ruolo di "Storia delle tradizioni popolari" la somma annua di L. 4.600.000, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari-art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2 la ulteriore somma di L. 920.000 annue, pari al 20% del contributo di lire 4.600.000, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari-art. 4
Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari-art. 5
Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari-art. 6
Art. 6. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Storia delle tradizioni popolari". L'Universita' di Cagliari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari-art. 7
Art. 7. Nel pieno rispetto dell'autonomia scientifica, didattica ed organizzativa della cattedra di "Storia delle tradizioni popolari", nei limiti dei diritti e dei doveri fissati dalla legislazione universitaria vigente, nonche' nell'osservanza dell'ambito della disciplina di cui si tratta, il professore di ruolo collaborera' con l'Amministrazione regionale nel settore di ricerca della cattedra stessa. Nello studio di quei problemi che interessano le tradizioni popolari della Sardegna, tale collaborazione avverra' sia su iniziativa del professore di ruolo, sia su richiesta dell'Amministrazione regionale. Delle ricerche e degli studi che, su propria iniziativa, la suddetta cattedra svolgera' nel campo delle tradizioni popolari isolane, il titolare dara' notizia dei risultati ottenuti all'Amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento. La cattedra medesima sara' tenuta ad effettuare le ricerche e gli studi che l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuno nell'interesse della Sardegna, e pertanto, i relativi temi ed il conseguente programma saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'Amministrazione regionale e il titolare della cattedra.
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari-art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari-art. 9
Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.
Convenzione professore per Storia delle tradizioni popolari universita' Cagliari-art. 10
Art. 10. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari e' esente da tassa di registro e bollo a termine dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui con me lo sottoscrivono. Il rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari Giuseppe PERETTI L'Assessore al lavoro e P. I. della Regione autonoma della Sardegna Lucio ABIS L'ufficiale rogante Gesuino PIGA Copia conforme all'originale, registrato a Cagliari il 29 ottobre 1965 al n. 13645, vol. 426. Cagliari, addi' 18 novembre 1965 L'ufficiale rogante: Gesuino PIGA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.