DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1966, n. 280

Type DPR
Publication 1966-05-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 913, concernente "deroga all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di eta' per l'ammissione nelle scuole per infermiere ed infermieri generici";

Vista l'attestazione del Presidente della Camera dei deputati dalla quale risulta che il testo promulgato di detta legge, per quanto concerne il secondo comma dell'art. 1 e l'intitolazione "norma transitoria" premessa all'art. 2, non e' conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento;

Considerato che le difformita' di cui sopra sono state determinate da errori di trascrizione e che pertanto occorre provvedere alla rettifica del testo promulgato della legge, per renderlo conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento;

Sulla

proposta del Ministro per la sanita'; Decreta:

Articolo unico

Il testo promulgato della legge 21 luglio 1965, n. 913, e' rettificato, in conformita' al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue: "Art. 1. - In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara' limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge". "Art. 2. - Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, possono essere ammessi, indipendentemente da ogni limite di eta', ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici".

SARAGAT MORO - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

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