LEGGE 5 maggio 1966, n. 285
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il canale naviglio di Bereguardo, dell'estesa di chilometri 18,848, corrente fra Castelletto di Abbiategrasso e Bereguardo, di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, figurante fra le linee navigabili di seconda classe al n. 4 dell'elenco, cessa di far parte delle linee navigabili medesime. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1966 SARAGAT MORO - MANCINI - PRETI - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE
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