LEGGE 29 marzo 1966, n. 290
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 14 della Convenzione stessa.
SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Convention
Convention sur la peche Parte di provvedimento in formato grafico
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