LEGGE 29 marzo 1966, n. 290

Type Legge
Publication 1966-03-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la pesca, firmata a Londra il 10 aprile 1964.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 14 della Convenzione stessa.

SARAGAT MORO - FANFANI - REALE - NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

Convention sur la peche Parte di provvedimento in formato grafico

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.