LEGGE 29 marzo 1966, n. 291
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale del Protocollo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Protocole
Protocole concernant un amendement a' la Convention relative a' l'aviation civile internationale (Signe' a' Rome, le 15 septembre 1962). Parte di provvedimento in formato grafico
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