DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n. 292

Type DPR
Publication 1966-02-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 3 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni:

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 4 luglio 1963, n. 6;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 28 ottobre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Cagliari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Geologia applicata" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1966

Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 20. - VILLA

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria-art. 1

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Geologia applicata" presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque, addi' 28 (ventotto) del mese di ottobre a Cagliari nella sala del Rettorato nel palazzo dell'Universita' degli studi. Innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e con mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904 e domiciliato per la carica presso il Rettorato dell'Universita' degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa in data 18 gennaio 1965 (allegato A); on. Lucio Abis, nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e P. I. e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forma della legge regionale 4 luglio 1963, n. 6, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II in data 24 agosto 1963, n. 53 (allegato B) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 24 novembre 1964, integrata con successiva del 21 luglio 1965 (allegato C). Premesso a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di ingegneria, comprende fra gli insegnamenti quello di "Geologia applicata" e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Geologia applicata"; c) che con la legge regionale 4 luglio 1963, n. 6, pubblicata nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 24 agosto 1963, n. 53, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'Universita' di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Geologia applicata" presso la Facolta' di ingegneria (allegato B); d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 24 novembre 1964 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato C); e) che la Giunta regionale, con successiva deliberazione in data 21 luglio 1965 ha autorizzato, in conseguenza della legge 9 febbraio 1963, n. 78, la modifica del costo medio, gia' fissato nello schema di convenzione sopra citato in L. 4.560.000, di cui L. 760.000 per trattamento di quiescenza, elevandolo a L. 5.520.000, di cui L. 920.000 per trattamento di quiescenza (allegato D); f) che il Consiglio della Facolta' di ingegneria (allegato E), il Senato accademico (allegato F) ed il Consiglio di amministrazione (allegato C) dell'Universita' degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Cagliari, sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico, delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Geologia applicata".

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria-art. 2

Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di "Geologia applicata", la somma annua di L. 4.600.000, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria-art. 3

Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 920.000 annua, pari al 20% del contributo di L. 4.600.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria-art. 4

Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria- art. 5

Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3. L'aumento dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria- art. 6

Art. 6. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, e' tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Geologia applicata". L'Universita' di Cagliari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria-art. 7

Art. 7. Nelle ricerche e nello studio di quei problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'Amministrazione regionale avverra' sia su iniziativa del docente e dell'Istituto di cui la cattedra di Geologia applicata fa parte, sia su richiesta della medesima Amministrazione regionale. Delle ricerche e degli studi cennati che, su propria iniziativa, la predetta cattedra svolgera', il titolare dara' notizia dei risultati ottenuti all'Amministrazione regionale, trasmettendole, se richiesti, gli elaborati e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento. La cattedra suddetta e l'Istituto che la comprende saranno tenuti inoltre ad effettuare le ricerche e gli studi che l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e pertanto i relativi temi, i loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra l'Amministrazione regionale, il titolare della cattedra ed il direttore dell'Istituto di cui quella cattedra fa parte.

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria-art. 8

Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria-art. 9

Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.

Convenzione istituzione professore per Geologia applicata facolta' Ingegneria-art. 10

Art. 10. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Cagliari e' esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui con me lo sottoscrivono. L'Assessore al lavoro e P. I. della Regione autonoma della Sardegna Lucio ABIS Il rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari Giuseppe PERETTI L'ufficiale rogante Gesuino PIGA Copia conforme all'originale, registrato a Cagliari il 29 ottobre 1965 al n. 13644, vol. 426. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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