LEGGE 11 maggio 1966, n. 297

Type Legge
Publication 1966-05-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad esercitare il credito fondiario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, in tutto il territorio della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 maggio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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