LEGGE 6 maggio 1966, n. 301
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le norme di cui al sesto comma dell'art. 2 e agli articoli 8, 10 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, si applicano un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare "come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 maggio 1966 SARAGAT MORO - RESTIVO - MARIOTTI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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