LEGGE 11 maggio 1966, n. 302
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "Nelle Regioni a Statuto autonomo, il parere dovrà essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.