LEGGE 13 maggio 1966, n. 303
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su, proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità.
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