LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

Type Legge
Publication 1966-05-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su, proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunità.

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