LEGGE 26 maggio 1966, n. 311
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonche' dell'applicabilita' di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, con le seguenti modificazioni: all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "estensioni e variazioni", sono aggiunte le parole: "nonche' dei piani particolareggiati della zona industriale istituita con la legge 6 febbraio 1941, n. 345, e successive modificazioni"; all'articolo 1, terzo comma, dopo le cifre: "4, 5, 6 e 7", e' aggiunta la cifra: "11".; all'articolo 1, l'ultimo comma e' soppresso.
SARAGAT MORO - MANCINI - TAVIANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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