DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 79 della Costituzione;
Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 3 giugno 1966, n. 331;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:
Art. 1
(Amnistia)
E' concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria: a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera; b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale; nonche' per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non piu' di una aggravante anche speciale e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale; c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto e' commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta; d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, oppure una pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato e' stato commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta; e) per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del Codice penale, commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione; f) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. Salvo il disposto della lettera precedente, sono escluse dall'amnistia le ipotesi prevedute dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2, 3 del Codice penale. L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 528; 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonche' ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale.
Art. 2
(Amnistia per speciali reati)
E concessa amnistia: a) per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 da appartenenti al movimento della Resistenza o da chiunque abbia cooperato con esso, se determinati da movente o fine politico, o se connessi con tali reati ai sensi dell'art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale; b) per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione, se determinati da movente o fine politico, o connessi con tali reati ai sensi dello art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale; c) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570; d) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali; e) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici. L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere c), d), e) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni o specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni.
Art. 3
(Indulto)
E' concesso indulto, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie: a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; b) nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre due anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, ne' delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, ne' dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, ne' delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta la attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale; c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonche' dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresi', delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del Codice penale quando e' connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale.
Art. 4
(Esclusioni oggettive per i reati militari)
L'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo, capo quarto, del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'art. 115 del Codice penale militare di guerra.
Art. 5
(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)
Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione; c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'art. 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa; d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.
Art. 6
(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)
L'amnistia non si applica e l'indulto non e' concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, ne' a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o piu' condanne, gia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre due anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, ne' delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, ne' dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, ne' delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale. Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.
Art. 7
(Amnistia per reati in materia tributaria)
E' concessa amnistia: 1) per i reati punibili soltanto con la pena della ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione; 2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; 3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda - salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione - previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, con la esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominativita' obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'; 5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari. L'applicazione dell'amnistia non e' esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.
Art. 8
(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)
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