LEGGE 6 maggio 1966, n. 333
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono sostituiti con i seguenti: "Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione. A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.