LEGGE 11 maggio 1966, n. 334
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: Tabella n. 1 - Quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri 111, IV, V, VI - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: "superare il corso valutativo"; Tabella n. 4 - Quadro I - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; Alla colonna 1, sono soppresse le parole: "corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20"; Alla colonna 4 sono soppresse le parole: "1/9 dell'organico del grado".
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