LEGGE 11 maggio 1966, n. 334

Type Legge
Publication 1966-05-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alle tabelle numeri 1 e 4, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: Tabella n. 1 - Quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadri 111, IV, V, VI - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole: "superare il corso valutativo"; Tabella n. 4 - Quadro I - Ruolo dell'Arma dei carabinieri e Quadro II - Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; Alla colonna 1, sono soppresse le parole: "corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classifica non inferiore a 16/20"; Alla colonna 4 sono soppresse le parole: "1/9 dell'organico del grado".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.