LEGGE 29 maggio 1966, n. 343
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48ª Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
SARAGAT MORO - FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Allegato
Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment (No. 1), 1964, adopted by the Conference at its Forty-eighth Session (Geneva, 9 July 1964). Parte di provvedimento in formato grafico Instrument d'amendement a' la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (N° 1), 1964, adopte' par la Conference a' sa quarante-huitieme session (Geneve, 6 juillet 1964). Parte di provvedimento in formato grafico Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment (No. 3), 1964, adopted by the Conference at its Forty-eighth Session (Geneva, 9 July 1964). Parte di provvedimento in formato grafico Instrument d'amendement a' la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (N° 3), 1964, adopte' par la Conference a' sa quarante-huitieme session (Geneve, 9 juillet 1964). Parte di provvedimento in formato grafico
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