LEGGE 14 maggio 1966, n. 357
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I libri di testo adottati nelle scuole italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero sono forniti gratuitamente agli alunni. Questa norma si applica sia agli alunni delle scuole italiane statali, che a quelli delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dalla Repubblica italiana, nonchè agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o scolastiche dell'ordine elementare di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.
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