La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comune di nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1966 con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli.