LEGGE 20 maggio 1966, n. 369
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR) da effettuarsi dalla Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 272, per un periodo di tre anni dalla data di attivazione della ferrovia, è prorogato di dieci anni. In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, che sarà approvato con decreto dei Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato e registrato col pagamento dell'imposta fissa, potranno essere accordati alla STEFER sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, salvo conguaglio. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.