LEGGE 26 maggio 1966, n. 371

Type Legge
Publication 1966-05-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico I primi tre commi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, sono sostituiti dai seguenti: "Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto. Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'articolo 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso articolo 18. Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità". Il quarto comma dello stesso articolo 35 del testo unico predetto è soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 maggio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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