DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 376
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante le norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, recante modifiche alle precedenti norme;
Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, recante le norme di attuazione della legge 17 dicembre 1957, n. 1249;
Ritenuta la necessita' di integrare le suddette norme di attuazione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, e' aggiunto il seguente comma: "Tale sale puo' essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 anche non sofisticato purche' venga ceduto alle industrie, tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale, nel limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei Monopoli, in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, e con le cautele fiscali stabilite dall'Amministrazione stessa".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 112. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.