DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1966, n. 397
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Facolta' di medicina e chirurgia (limitata al primo biennio). Dopo l'art. 55 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del I biennio della Facolta' di medicina e chirurgia: CAPO V Facolta' di medicina e chirurgia Art. 56. - La Facolta' di medicina e chirurgia e' limitata al I biennio. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica e di maturita' scientifica. Art. 57. - Sono insegnamenti fondamentali: 1° Biennio: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno); 6) Patologia generale (biennale al 2° al 3° anno); 7) Chimica biologica; 8) Microbiologia. Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie e per tutti gli studenti. Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale. Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: Chimica delle macromolecole; Radiochimica; Analisi chimica strumentale. Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di: Chimica delle macromolecole; Radiochimica; Analisi chimica strumentale; Astrofisica. Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di: Elettrodinamica quantistica; Elettronica quantistica; Fisica dello spazio; Fisica del plasma; Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione; Reazioni nucleari; Sperimentazioni di fisica nucleare di alta energia; Sperimentazioni di fisica nucleare di bassa energia; Spettroscopia nucleare; Superconduttivita'; Teoria classica dei campi; Teoria dei gruppi; Teoria dei sistemi a molti corpi; Teoria quantistica della misura; Topologia. Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti quelli di: Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione; Teoria dei gruppi.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 121. - VILLA
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