DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 398
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Il secondo comma dell'art. 59 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, gia' modificato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 275, e' sostituito dal seguente comma: "Perche' la nomina abbia luogo, occorre che alla prima adunanza intervenga almeno la meta' dei concessionari, nel qual caso la nomina stessa cadra' sul candidato che avra' riportato il maggior numero di voti, e, a parita' di voti, sul piu' anziano di eta'".
Art. 2
L'art. 60 del regolamento indicato nel precedente articolo e' sostituito dal seguente: "Nelle Agenzie dove esistono piu' magazzini di ricevimento o piu' sale di perizia, sono costituite tante Commissioni quante sono le sale di perizia. Quando si preveda che i prodotti di uno stesso Comune debbano essere periziati contemporaneamente in piu' sale di perizia, e' autorizzata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato la nomina del corrispondente numero di delegati, effettivi e rispettivi supplenti, dei concessionari. Per la nomina saranno osservate le norme del precedente art. 59. Ciascun concessionario ha diritto di votare per tanti candidati quanti sono i delegati da nominare. Saranno nominati i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parita' ai voti, il piu' anziano di eta'".
SARAGAT MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 117. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.