DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 405
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 71. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: 27) Linguistica; 28) Storia e critica del cinema; 29) Metodologia e didattica degli audiovisivi; 30) Storia della lingua latina; 31) Storia contemporanea. Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: 24) Chemioterapia; 25) Anestesia e rianimazione; 26) Audiologia.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 126. - VILLA
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