LEGGE 1 giugno 1966, n. 414
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1966 per la concessione del concorso negli interessi su prestiti agrari di conduzione di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, alle condizioni ivi previste. All'onere relativo si farà fronte mediante riduzione delle somme relative alle autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio 1966 dagli articoli 1 e 9 della legge 23 maggio 1964, n. 404, in ragione rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 1 miliardo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 giugno 1966 SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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