LEGGE 1 giugno 1966, n. 415
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 900.000.000, in ragione di lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968, alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686. -
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