LEGGE 1 giugno 1966, n. 416
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibita ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di cui al comma seguente, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. È consentito il trasporto in soprannumero di 2 ragazzi di età inferiore agli anni 10. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile stabilirà con proprio decreto il numero massimo di persone trasportabili sugli autoveicoli già immatricolati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge; per gli autoveicoli successivamente immatricolati, esso verrà determinato in sede di omologazione e di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e dovrà risultare dalla carta di circolazione. Tali disposizioni si applicano anche agli autoveicoli destinati al trasporto non contemporaneo di persone e di cose.
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