LEGGE 1 giugno 1966, n. 418
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I commi secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314, sono sostituiti dai seguenti: "L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500. I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi".
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