LEGGE 3 giugno 1966, n. 419
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione Pietransieri del comune di Roccaraso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 giugno 1966 SARAGAT MORo - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: - REALE
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