LEGGE 8 giugno 1966, n. 424

Type Legge
Publication 1966-06-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

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