LEGGE 8 giugno 1966, n. 426
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro nella giornata del 16 febbraio 1966 per la sciagura di Robici (Svizzera) è assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro. La predetta somma, con gli eventuali aumenti, è corrisposta al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli minori o inabili al lavoro. In mancanza del coniuge o dei figli minori o inabili, la somma predetta verrà corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno dei genitori risulti viventi, ai fratelli o alle sorelle minori o inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto. L'assegnazione è fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro. L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente è effettuata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorità consolare competente per territorio.
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