DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 429
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto, lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939.
n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' Ulteriormente modificato come appresso:
Art. 99 , relativo alle modalita' per gli esami di laurea del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto il seguente comma:
"L'esame di laurea consiste:
nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti;
in una prova orale di cultura generale;
nell'esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) con esclusione delle discipline che s'insegnano nell'Istituto in cui e' stata svolta la tesi e con l'avvertenza che i due argomenti debbono riguardare uno discipline biologiche e l'altro discipline geomineralogiche".
Art. 101 , relativo alle modalita' per gli esami di laurea del Corso di l'aurea in Scienze biologiche e' aggiunto il seguente comma:
"L'esame di laurea consiste:
nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti;
in una prova orale di cultura generale;
nell'esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) di materie biologiche con esclusione delle discipline che si insegnano nell'Istituto in cui si e' svolta la tesi".
Art. 106 , relativo alle modalita' per gli esami di laurea del Corso di laurea in Scienze geologiche il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste:
nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti;
in una prova orale di cultura generale;
nella esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) di materie geomineralogiche con esclusione delle discipline che si insegnano nell'istituto in cui e' stata svolta la tesi".
Art. 378 , relativo alle modalita' per gli esami della Scuola di perfezionamento in fisica e' abrogato e sostituito dal seguente:
"I cinque esami previsti dall'art. 380 dovranno essere superati entro cinque anni dalla data di immatricolazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 maggio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 148. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto, lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939. n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' Ulteriormente modificato come appresso: Art. 99, relativo alle modalita' per gli esami di laurea del corso di laurea in Scienze naturali e' aggiunto il seguente comma: "L'esame di laurea consiste: a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti; b) in una prova orale di cultura generale; c) nell'esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) con esclusione delle discipline che s'insegnano nell'Istituto in cui e' stata svolta la tesi e con l'avvertenza che i due argomenti debbono riguardare uno discipline biologiche e l'altro discipline geomineralogiche". Art. 101, relativo alle modalita' per gli esami di laurea del Corso di l'aurea in Scienze biologiche e' aggiunto il seguente comma: "L'esame di laurea consiste: a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti; b) in una prova orale di cultura generale; c) nell'esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) di materie biologiche con esclusione delle discipline che si insegnano nell'Istituto in cui si e' svolta la tesi". Art. 106, relativo alle modalita' per gli esami di laurea del Corso di laurea in Scienze geologiche il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste: a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari prescritti per la laurea o da lui seguiti; b) in una prova orale di cultura generale; c) nella esposizione e commento di uno tra due argomenti (tesine) di materie geomineralogiche con esclusione delle discipline che si insegnano nell'istituto in cui e' stata svolta la tesi". Art. 378, relativo alle modalita' per gli esami della Scuola di perfezionamento in fisica e' abrogato e sostituito dal seguente: "I cinque esami previsti dall'art. 380 dovranno essere superati entro cinque anni dalla data di immatricolazione".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 148. - VILLA
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