LEGGE 8 giugno 1966, n. 433
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che intendano rimpatriare per compiere la ferma di leva devono farne richiesta alle autorità diplomatiche o consolari. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultino abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando del Distretto militare o della Capitaneria di porto competenti. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.
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