DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1966, n. 436

Type DPR
Publication 1966-05-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le domande in data 10 ottobre 1963 e 30 dicembre 1965 presentate dal presidente dell'Associazione per l'Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo, con sede in Roma - eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, n. 1260 - per ottenere il riconoscimento della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo, con sede in Roma;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta l'opportunita' di accogliere le predette domande e di far luogo alla istituzione della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' istituita, in Roma, la Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo costituita dalla Facolta' di economia e commercio, il cui statuto, annesso al presente decreto, e' approvato e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dai Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2

L'Universita' anzidetta appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed il mantenimento ne e' assicurato dalla Associazione per l'Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1966

Atti dal Governo, registro n. 203, foglio n. 155. - VILLA

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 1

((STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI - ROMA Capo I DISPOSIZIONI GENERALI)) Art. 1. ((La libera Universita' internazionale degli studi sociali in Roma ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacita' operative professionalmente qualificate. L'Universita' si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilita' di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati con: conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici, razionali e metodologici; atteggiamenti professionali orientati all'analisi empirica e alla elaborazione di strategie operative; capacita' di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento. Per raggiungere tali obiettivi, l'Universita' si definisce come luogo aperto a tutti coloro che siano disponibili per un lavoro culturale coerente con il progetto che deriva dall'impostazione delineata)).

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 2

Art. 2. ((L'Universita' e' promossa dall'Associazione per l'Universita' internazionale degli studi sociali, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari insieme con l'Associazione amici della LUISS.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 3

Art. 3. (( La libera Universita' internazionale degli studi sociali in Roma e' autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione. Essa ha personalita' giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). La vigilanza dello Stato sull'Universita' e' esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 4

((Capo II ORGANI DELL'UNIVERSITA')) Art. 4. ((Sono organi dell'Universita': 1) il consiglio di amministrazione; 2) il presidente e il vice presidente esecutivo; 3) il comitato esecutivo; 4) il rettore; 5) il corpo accademico; 6) il senato accademico; 7) i presidi e i vice presidi di facolta'; 8) i consigli di facolta'; 9) i consigli di indirizzo.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 5

Art. 5. ((Il consiglio di amministrazione si compone di: a) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'AUISS; b) tre rappresentanti designati dalla stessa Associazione; c) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'Associazione amici della LUISS; d) tredici rappresentanti designati dalla stessa Associazione; e) il presidente onorario dell'AUISS e il presidente onorario della LUISS; f) il rettore; g) i presidi di facolta'; h) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro della pubblica istruzione; i) un professore ordinario o straordinario; l) un professore associato; m) un ricercatore; n) uno studente in corso all'atto della nomina; o) un laureato presso la LUISS che non appartenga al personale docente o non docente della stessa; p) il direttore amministrativo; q) un rappresentante del personale non docente. Per le designazioni dei membri di cui alle lettere i), l), m), n), o), q), appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e, su designazione di questi, il vice presidente esecutivo con funzioni vicarie. Essi devono essere scelti fra i membri dell'Associazione amici della LUISS. Il presidente uscente della LUISS assume la carica di presidente onorario. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalita' previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 6

Art.6. ((Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto. In particolare il consiglio di amministrazione: a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione della realizzazione degli obiettivi posti nell'art. 1 del presente statuto: puo' pertanto indicare alle facolta' le finalita' da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi; b) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Universita'; c) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Universita'; d) nomina il rettore e i presidi, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari; nomina i direttori dei centri di ricerca, nonche', su proposta dei consigli di facolta' interessati, sentito il senato accademico, i direttori di istituti e delle scuole di specializzazione; e) delibera, su proposta dei consigli di facolta', gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti; f) nomina, su proposta dei consigli di facolta', i professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse; g) delibera, su proposta dei consigli di facolta', gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico; h) delibera, su proposta dei consigli di facolta', il conferimento di contratti di insegnamento; i) delibera, su proposta dei consigli di facolta', l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo; l) nomina, su proposta dei consigli di facolta', i ricercatori di ruolo; m) delibera, sentiti i consigli di facolta' interessati, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani; n) nomina il direttore amministrativo; o) delibera sulle assegnazioni di personale non docente e di fondi agli organi didattici e di ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti; p) delibera sulle assunzioni di personale non docente; q) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', nonche' il regolamento che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente; r) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; s) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente dipendente dall'Universita'. Il consiglio di amministrazione puo' determinare, d'intesa con il senato accademico, e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Universita', in ordine alla sua vita e alla formazione dei suoi programmi. Esso stabilisce altresi', sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare in relazione al successivo art. 16. Per la validita' della seduta si applica l'art. 18 del regolamento generale universitario. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione puo' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674). La nomina del rettore e dei presidi, nonche' i provvedimenti di cui alle lettere e), f), sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 7

Art.7. ((Il presidente del consiglio di amministrazione: a) presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo; b) ha la legale rappresentanza dell'Universita' anche in giudizio; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica; d) puo' adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere b), h), o), r), s), del precedente art. 6, riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza, nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del comitato esecutivo; e) designa al consiglio per la nomina un vice presidente esecutivo con funzioni vicarie; f) puo' conferire con delega sue specifiche attribuzioni.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 8

Art.8. ((Il comitato esecutivo e' composto da: presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede o, in sua assenza, dal vice presidente esecutivo; rettore; un rappresentante dell'AUISS, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere a) e b) e scelto tra i consiglieri stessi; un rappresentante dell'Associazione amici della LUISS, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere c) e d) e scelto tra i consiglieri stessi; direttore amministrativo. La funzione di segretario del comitato esecutivo e' esercitata dal direttore amministrativo. Partecipano alla riunione del comitato i presidi o i responsabili di altre unita' organizzative allorche' si tratti di materia di loro specifica competenza. Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno 24 ore. Le sue sedute sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei componenti il comitato stesso. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 9

Art. 9. ((Il comitato esecutivo puo' deliberare, in caso di comprovata urgenza e necessita', in ordine alle materie indicate alle lettere b), h), l), o), p), r), s), del precedente art. 6, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella successiva riunione. Allo stesso comitato esecutivo possono essere conferite deleghe dal consiglio di amministrazione in ordine a particolari materie o a singoli provvedimenti, ad eccezione di quelli indicati ai punti a), c), d), e), f), i), n), t), dello stesso art. 6.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 10

Art.10. ((Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato. Il rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; b) esercita l'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita' e sull'attivita' del personale docente; c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica; e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti; g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. In caso di assenza o di impedimento il rettore puo' delegare uno dei professori ordinari dell'Universita' a sostituirlo. Il rettore puo' altresi' conferire ad un professore ordinario il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Universita', rientranti nelle sue competenze. Al rettore viene riconosciuta un'indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 11

Art.11. ((Il corpo accademico e' composto di tutti i professori di ruolo dell'Universita' ed e' presieduto dal decano. Il corpo accademico e' convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Universita'. Le funzioni di segretario sono espletate dal piu' giovane tra i professori di ruolo intervenuti.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 12

Art.12. ((Il senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede; b) dai presidi e dai vice presidi di facolta'. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, puo' intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo il quale esercita funzioni di segretario. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario, e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario. Il senato accademico esprime pareri al rettore sulle proposte dei consigli di facolta', in particolare in relazione alle nomine dei direttori delle scuole di specializzazione.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 13

Art. 13. ((I presidi di facolta' designano il rispettivo vice preside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della facolta' medesima. I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario. In particolare predispongono gli orari dei singoli corsi e fissano i calendari degli esami. I presidi possono delegare talune attribuzioni ai vice presidi, che comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento. Ai presidi e ai vice presidi puo' essere riconosciuta un'indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nelle misure stabilite dal consiglio di amministrazione.))

Statuto della libera Universita' internazionale degli studi sociali Pro Deo-art. 14

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