LEGGE 3 maggio 1966, n. 437
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee ed il Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti del Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 38 del Trattato.
SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - GUI - MANCINI - RESTIVO - SCALFARO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY - NATALI - BO - MARIOTTI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Trattato-art. 1
Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee Sua Maesta' il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Visto l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Visto l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, Risoluti a progredire sulla via dell'unita' europea, Decisi a procedere all'unificazione delle tre Comunita', Consapevoli del contributo costituito, per tale unificazione, dalla creazione di istituzioni comunitarie uniche, Hanno deciso di creare un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi, il sig. Paul-Henri Spaak, Vice-Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica federale di Germania, il sig. Kurt Schmuecker, Ministro degli Affari Economici; Il Presidente della Repubblica francese, il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana, il sig. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, il sig. Pierre Werner, Presidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri; Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, il sig. J. M. A. H. Luns, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1 E' istituito un Consiglio delle Comunita' Europee, appresso denominato il Consiglio. Tale Consiglio sostituisce il Consiglio speciale di Ministri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il Consiglio della Comunita' Economica Europea e Il Consiglio della Comunita' Europea dell'Energia Atomica. Il Consiglio esercita i poteri e le competenze devoluti a tali istituzioni alle condizioni previste nei Trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' alle condizioni previste dal presente Trattato.
Trattato-art. 2
Articolo 2 Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni Governo vi delega uno dei suoi membri. La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.
Trattato-art. 3
Articolo 3 Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
Trattato-art. 4
Articolo 4 Un Comitato composto dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida.
Trattato-art. 5
Articolo 5 Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
Trattato-art. 6
Articolo 6 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione.
Trattato-art. 7
Articolo 7 Sono abrogati gli articoli 27, 28 primo comma, 29 e 30 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, 146, 147, 151 e 154 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, 116, 117, 121 e 123 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
Trattato-art. 8
Articolo 8 1. Le condizioni alle quali sono esercitate le competenze conferite al Consiglio speciale di Ministri dal Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e dal Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato, sono modificate conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. L'articolo 28 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' modificato come segue: a) Le disposizioni del terzo comma cosi' redatte: "Quando il presente Trattato richiede una decisione all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio". sono completate dalle disposizioni seguenti: "Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78 quinto e 78 settimo del presente Trattato e degli articoli 16, 20 terzo comma, 28 quinto comma e 44 del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'". b) Le disposizioni del quarto comma cosi' redatte: "Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente il voto del rappresentante d'uno degli Stati che conseguono almeno un sesto del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'". sono completate dalle disposizioni seguenti: "Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione del disposto degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente Trattato che richiede la maggioranza qualificata: Belgio 2, Germania 4, Francia 4, Italia 4, Lussemburgo 1, Paesi. Bassi 2. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 12 voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri". 3. Il Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato al Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' modificato come segue: a) L'articolo 5 e l'articolo 15 sono abrogati. b) L'articolo 16 e' abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: "1. Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne l'attivita'. Essi dipendono dal cancelliere, sotto l'autorita' del presidente. 2. Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, puo' prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore. I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni". c) L'articolo 20, terzo comma, e l'articolo 28, quinto comma, sono completati dall'aggiunta in fine delle parole: "che delibera all'unanimita'". d) La prima frase dell'articolo 44 e' abrogata e sostituita dalle disposizioni seguenti: "La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio".
Trattato-art. 9
Articolo 9 E' istituita una Commissione delle Comunita' Europee, appresso denominata la Commissione. Tale Commissione sostituisce l'Alta Autorita' della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonche' le Commissioni della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica. Essa esercita i poteri e le competenze devolute a dette istituzioni, alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' dal presente Trattato.
Trattato-art. 10
Articolo 10 1. La Commissione e' composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due. 2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale delle Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito. I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 13 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Trattato-art. 11
Articolo 11 I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed e' rinnovabile.
Trattato-art. 12
Articolo 12 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dallo articolo 13, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
Trattato-art. 13
Articolo 13 Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
Trattato-art. 14
Articolo 14. Il presidente ed i tre vice-presidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato. Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina e' fatta dopo consultazione della Commissione. In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vice-presidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate qui sopra.
Trattato-art. 15
Articolo 15 Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della loro collaborazione.
Trattato-art. 16
Articolo 16 La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
Trattato-art. 17
Articolo 17 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 10. La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.
Trattato-art. 18
Articolo 18 La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attivita' delle Comunita'.
Trattato-art. 19
Articolo 19 Sono abrogati gli articoli da 156 e 163 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, gli articoli da 125 a 133 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica e gli articoli da 9 a 13, 16 terzo comma, 17 e 18 sesto comma, del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Trattato-art. 20
Articolo 20 1. Le spese d'amministrazione della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunita' Economica Europea, le entrate e le spese della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento, delle imprese comuni e di quelle che devono essere iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, sono iscritte nel bilancio delle Comunita' Europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono tali Comunita'. Questo bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della Comunita' Economica Europea e Il bilancio di funzionamento della Comunita' Europea dell'Energia Atomica. 2. La parte di queste spese coperta con le imposizioni previste dall'articolo 49 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' fissata in 18 milioni di unita' di conto. A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 1967, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra alla evoluzione del bilancio delle Comunita'. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. 3. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese del bilancio delle Comunita' e' attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma degli articoli 209 lettera b) del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e 183 lettera b) del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, secondo cui gli Stati membri devono mettere a disposizione i loro contributi. Articolo 21 L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
Trattato-art. 21
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