DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. 438
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
I posti di ruolo con carattere di temporaneita' previsti dalla nota a) della Tabella A e dalla nota a) della Tabella C annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, ed esistenti alla data del 1 gennaio 1965 saranno soppressi a cominciare dall'anno 1969, in ragione di un terzo per ciascun anno. Qualora negli anni in cui deve essere effettuata la soppressione dei posti anzidetti, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero delle vacanze rimarranno in soprannumero. I posti in soprannumero, compresi quelli esistenti alla data del 1 gennaio 1965, saranno riassorbiti con le successive disponibilita' da qualsiasi motivo determinate. Nulla e' innovato a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, per la soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneita' di cui alla nota b) della Tabella A, alle note a), b) e c) della Tabella G e alla nota a) della Tabella N annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 160. - VILLA
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