La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente: "Il limite massimo di lire 5 milioni è elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141".