LEGGE 27 giugno 1966, n. 453

Type Legge
Publication 1966-06-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, è prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie. La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi indicate nel primo comma.

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