DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 454

Type DPR
Publication 1966-05-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 10 febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati;

Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 10 febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Il dazio minimo specifico previsto dalla voce della tariffa doganale n. 78.01-A-I per il piombo greggio destinato alla fabbricazione di preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile e di piombo tetrametile, nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali, e' stabilito, per tutte le provenienze, in L. 15 il kg. netto.

Art. 2

La decorrenza della validita' del contingente di 10.000 tonnellate di datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali (voce della tariffa doganale numero 08.01-A-I) di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 894, e' anticipata al 1 gennaio 1965.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1966

Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 158. - VILLA

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