DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 457

Type DPR
Publication 1966-05-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "Chirurgia pediatrica".

Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti del 1° e 2° anno della Scuola di perfezionamento in Clinica pediatrica sono aggiunti i seguenti:

1° anno:

8) Semeiotica pediatrica I;

9) Assistenza sociale all'infanzia.

2° anno:

5) Semeiotica pediatrica II;

6) Igiene e legislazione sanitaria scolastica II.

Dopo l'art. 107 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica, annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica

Art. 108. - La Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica ha sede presso la Clinica otorinolaringoiatrica ed ha la durata di tre anni. Direttore della Scuola e' il direttore della Clinica otorinolaringoiatrica stessa.

Art. 109. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° anno:

1) Anatomia otorinolaringoiatrica;

2) Fisiologia otorinolaringoiatrica;

3) Semeiotica otorinolaringoiatrica;

4) Anatomia patologica delle malattie dell'orecchio, naso e gola;

5) Clinica otorinolaringoiatrica I.

2° anno:

1) Audiologia;

2) Otoneurologia;

3) Foniatria;

4) Medicina operatoria otorinolaringoiatrica;

5) Broncoesofacologia;

6) Clinica otorinolaringoiatrica II.

3° anno:

1) Radiologia otorinolaringoiatrica;

2) Allergologia;

3) Anestesiologia in otorinolaringologia;

4) Medicina legale e infortunistica otorinolaringoiatrica;

5) Clinica otorinolaringoiatrica III.

E' insegnamento fondamentale la Clinica otorinolaringoiatrica e complementare tutti gli altri.

Art. 110. - Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 10 (dieci) per ogni anno.

Ogni anno di corso comporta periodi di internato obbligatorio nella Clinica otorinolaringoiatrica, secondo modalita' stabilite dal direttore della Scuola.

Art. 111. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti dovranno sostenere un colloquio su tutti gli insegnamenti complementari, in gruppo di materie, che dovra' precedere l'esame fondamentale del rispettivo corso.

Non potranno accedere ai corsi successivi gli iscritti che non abbiano superato l'esame della materia fondamentale di ciascun anno.

Alla fine del corso il candidato dovra' presentare e discutere una tesi scritta sull'argomento che gli sara' assegnato dal direttore della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 168. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "Chirurgia pediatrica". Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti del 1° e 2° anno della Scuola di perfezionamento in Clinica pediatrica sono aggiunti i seguenti: 1° anno: 8) Semeiotica pediatrica I; 9) Assistenza sociale all'infanzia. 2° anno: 5) Semeiotica pediatrica II; 6) Igiene e legislazione sanitaria scolastica II. Dopo l'art. 107 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica, annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica Art. 108. - La Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica ha sede presso la Clinica otorinolaringoiatrica ed ha la durata di tre anni. Direttore della Scuola e' il direttore della Clinica otorinolaringoiatrica stessa. Art. 109. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Anatomia otorinolaringoiatrica; 2) Fisiologia otorinolaringoiatrica; 3) Semeiotica otorinolaringoiatrica; 4) Anatomia patologica delle malattie dell'orecchio, naso e gola; 5) Clinica otorinolaringoiatrica I. 2° anno: 1) Audiologia; 2) Otoneurologia; 3) Foniatria; 4) Medicina operatoria otorinolaringoiatrica; 5) Broncoesofacologia; 6) Clinica otorinolaringoiatrica II. 3° anno: 1) Radiologia otorinolaringoiatrica; 2) Allergologia; 3) Anestesiologia in otorinolaringologia; 4) Medicina legale e infortunistica otorinolaringoiatrica; 5) Clinica otorinolaringoiatrica III. E' insegnamento fondamentale la Clinica otorinolaringoiatrica e complementare tutti gli altri. Art. 110. - Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 10 (dieci) per ogni anno. Ogni anno di corso comporta periodi di internato obbligatorio nella Clinica otorinolaringoiatrica, secondo modalita' stabilite dal direttore della Scuola. Art. 111. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti dovranno sostenere un colloquio su tutti gli insegnamenti complementari, in gruppo di materie, che dovra' precedere l'esame fondamentale del rispettivo corso. Non potranno accedere ai corsi successivi gli iscritti che non abbiano superato l'esame della materia fondamentale di ciascun anno. Alla fine del corso il candidato dovra' presentare e discutere una tesi scritta sull'argomento che gli sara' assegnato dal direttore della Scuola.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1966

Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 168. - VILLA

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