LEGGE 1 luglio 1966, n. 507
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 2, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, è sostituito dal seguente: "6) approvare, di concerto col Ministro per il tesoro, i bilanci consuntivi dell'Ente, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio".
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