LEGGE 1 luglio 1966, n. 508
Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalità e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1966 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE
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