LEGGE 1 luglio 1966, n. 508

Type Legge
Publication 1966-07-01
Ultimo aggiornamento 1966-07-27
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalità e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1966 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)