DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. 510
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038; convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Considerato che dal 1 ottobre 1962 di fatto funzionano gli istituti tecnici per il turismo di Milano, Palermo, Roma e Venezia e che dalla stessa data hanno cessato di esistere gli istituti professionali per, il turismo di Roma e Venezia e le scuole per gli addetti agli uffici turistici facenti parte degli istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e Senigallia;
Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1962 sono istituiti, nelle localita' sottoindicate, scuole aventi finalita' ed ordinamento speciali, che assumono la denominazione di istituti tecnici per il turismo:
1.- Milano;
2.- Palermo;
3.- Roma;
4.- Venezia.
Art. 2
Dalla stessa data sono soppressi gli Istituti professionali per il turismo di Roma e di Venezia; sono altresi' soppresse, con la medesima decorrenza, le scuole per gli addetti agli uffici turistici, facenti parte degli istituti professionali alberghieri e per il turismo di Palermo e di Senigallia, i quali continuano a funzionare con la denominazione di istituti professionali alberghieri.
Art. 3
Il corso di studi negli istituti tecnici per il turismo, di cui all'art. 1, ha durata quinquennale; per il loro funzionamento valgono le norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 4
Negli istituti tecnici per il turismo si impartiscono i seguenti insegnamenti: religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; conversazione nella prima lingua straniera; seconda lingua straniera; conversazione nella seconda lingua straniera; terza lingua straniera; conversazione nella terza lingua straniera; matematica; fisica; geografia generale, economica e turistica; storia dell'arte; trasporti; tecnica turistica; computisteria; ragioneria generale ed applicata; diritto e legislazione turistica; economia politica; statistica; scienza delle finanze; propaganda, pubblicita' e pubbliche relazioni; stenografia; dattilografia; pratica di agenzia; educazione fisica.
Art. 5
La pratica di agenzia dovra' essere svolta, per una durata non superiore a trenta giorni, presso agenzie di viaggi e turismo.
Art. 6
Alla prima classe degli istituti tecnici per il turismo possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media. Alle classi successive alla prima si accede per promozione dalla classe immediatamente inferiore; limitatamente alla seconda e alla terza classe si accede, altresi', per esame di idoneita', cui sono ammessi rispettivamente i candidati che abbiano conseguito la licenza di scuola media almeno uno o due anni prima. Previ esami integrativi nelle materie non comuni, e' consentito il passaggio alla seconda ed alla terza classe degli istituti tecnici di altro indirizzo agli alunni che abbiano ottenuto la promozione alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico per il turismo; parimenti e' consentito il passaggio, alle stesse condizioni, agli alunni che, provenendo dagli istituti tecnici di altro indirizzo, desiderino iscriversi alla seconda o alla terza classe dell'istituto tecnico per il turismo.
Art. 7
Al termine del corso di studio, gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di perito per il turismo.
Art. 8
I programmi e gli orari d'insegnamento e le prove degli esami di abilitazione sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 9
Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali. Agli alunni puo', inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime e per le esercitazioni pratiche, nonche' per i viaggi d'istruzione, per i corsi speciali di lingue e per la pratica di agenzia.
Art. 10
Gli Istituti sono dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il governo amministrativo degli istituti e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso: due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo; un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le agenzie di viaggio, turismo e navigazione; un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo; un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; il preside dell'istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. Possono essere chiamati a far parte dei Consigli di amministrazione rappresentanti di enti che diano notevole contributo tecnico od economico al funzionamento degli istituti. La nomina dei Consigli di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresi', tra i consiglieri, il presidente.
Art. 11
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta la necessita', il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Art. 12
A capo di ogni istituto per il turismo e' un preside, il quale e' dispensato dall'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto.
Art. 13
I posti di ruolo del personale di ciascun istituto e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nelle tabelle organiche A, B, C, D, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 14
Il personale direttivo ed insegnante che appartenga ai ruoli dei soppressi istituti professionali per il turismo viene trasferito nei ruoli degli istituti tecnici per il turismo. Nel ruolo degli insegnanti degli istituti puo' essere inquadrato il personale insegnante iscritto nei ruoli ordinari di scuole di altro ordine o tipo e in servizio, alla data del 30 settembre 1962, negli istituti professionali per il turismo di Roma e Venezia e nella scuola professionale per il turismo funzionante presso l'istituto alberghiero e per il turismo di Palermo. L'inquadramento e' proposto dai Consigli di amministrazione per cattedre previste dalle relative tabelle organiche ed e' disposto dal Ministero della pubblica istruzione, previo colloquio da sostenere dinanzi ad apposita Commissione su argomenti attinenti al posto da ricoprire. Il personale inquadrato conserva i diritti acquisiti di carriera e di stipendio, previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche.
Art. 15
Alle spese di mantenimento degli istituti tecnici per il turismo si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione nelle misure indicate nella tabella E annessa al presente decreto. 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati. 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e privati.
Art. 16
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le disposizioni dell'art. 144, lettera E, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.
SARAGAT GUI - TAVIANI - CORONA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 19. - DI PRETORO
Tabelle
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