LEGGE 8 giugno 1966, n. 511
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 46 miliardi per provvedere al completamento del finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla costruzione del raccordo dell'autostrada stessa con il porto di Reggio Calabria. Il mutuo di cui al precedente comma è ripartito in egual misura negli esercizi finanziari 1967 e 1968. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1966 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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