La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (0.N.A.I.R.C.) è elevato da lire 400 milioni a lire 800 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966.