LEGGE 1 luglio 1966, n. 515
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore dell'Opera nazionale ciechi civili.
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